Un imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di Appello, contestando la determinazione della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. I giudici di secondo grado avevano negato lo sconto di pena evidenziando la capacità a delinquere, l'elevata pericolosità sociale e i gravi precedenti penali dell'interessato. La Corte di Cassazione ha giudicato il ricorso manifestamente infondato e generico, rilevando la correttezza logica e giuridica del provvedimento impugnato. I giudici di legittimità hanno ribadito che la valutazione sui precedenti penali è insindacabile se supportata da una motivazione congrua. Di conseguenza, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando integralmente la condanna e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende.
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