La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a carico di un individuo per il reato di frode assicurativa, respingendo integralmente il suo ricorso. L'imputato contestava l'applicazione della recidiva e la mancata concessione delle attenuanti generiche stabilite nei gradi precedenti. I giudici di legittimità hanno rilevato che la contestazione sulla recidiva è inammissibile perché non era stata sollevata nel giudizio di appello. Inoltre, il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato ritenuto del tutto corretto e motivato, vista la specifica gravità del fatto e l'entità economica del danno causato. L'imputato perde definitivamente la causa penale e subisce la condanna al pagamento di tutte le spese di giudizio, oltre a una sanzione di tremila euro da versare alla Cassa delle ammende.
Continua »