La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 27466/2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato personalmente da un imputato. La decisione si fonda sulla violazione dell'art. 613 del codice di procedura penale, che impone, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione dell'atto da parte di un difensore iscritto all'albo speciale della Cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, confermando che il ricorso per cassazione inammissibile non può essere sanato neppure con l'autentica della firma da parte di un legale.
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