La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 22664/2024, ha dichiarato inammissibile un ricorso in Cassazione presentato personalmente dall'imputato. La Corte ha ribadito che, a seguito della riforma del 2017, è obbligatoria, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione dell'atto da parte di un difensore iscritto all'albo speciale, escludendo la facoltà dell'imputato di agire personalmente. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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