La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati direttamente da due soggetti condannati. Con l'entrata in vigore della Legge n. 103 del 2017, infatti, non è più consentito il ricorso personale in Cassazione da parte dell'imputato o del condannato. L'atto di impugnazione deve essere necessariamente sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori. Di conseguenza, i ricorsi proposti autonomamente dai condannati sono stati respinti senza un esame del merito. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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