L'Imputato, cittadino straniero, ha concordato una pena per furto. Il difensore ha impugnato la decisione lamentando la mancata traduzione della sentenza di patteggiamento in lingua albanese, sostenendo la violazione del diritto di difesa. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'omessa traduzione della sentenza di patteggiamento non comporta alcuna nullità automatica, a meno che non si dimostri un danno concreto alla difesa. Inoltre, poiché per legge l'imputato non può più presentare personalmente il ricorso in Cassazione, ma deve affidarsi a un avvocato abilitato, la mancata traduzione non ostacola la facoltà di impugnazione. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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