Un genitore è stato condannato per l'aggressione a un insegnante, colpevole di aver punito il figlio arrivato in ritardo a scuola. Il genitore ha pianificato la ritorsione, eseguita materialmente da due complici rimasti ignoti. Dopo la condanna in appello per lesioni personali aggravate, l'imputato ha proposto ricorso in Cassazione, contestando la ricostruzione dei fatti e il mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno. Tuttavia, prima della decisione, il ricorrente ha presentato formale rinuncia al ricorso. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, confermando in via definitiva la condanna penale e disponendo il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
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