Un commerciante ha tentato di impedire l'apertura di un bar concorrente nelle vicinanze del proprio locale. L'imputato si è introdotto nel locale in ristrutturazione minacciando il titolare con frasi intimidatorie e, in seguito, mimando il gesto dello strangolamento in strada. A causa del clima di paura, i fornitori e i tecnici hanno rescisso i contratti di fornitura e ristrutturazione, provocando un grave ritardo nell'avvio dell'attività commerciale. I giudici di merito hanno condannato il responsabile per il delitto di violenza privata. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato. I Supremi Giudici hanno confermato la sussistenza della violenza privata, evidenziando come l'intimidazione abbia costretto la persona offesa a subire il rinvio dell'apertura aziendale e la perdita dei propri partner commerciali, escludendo qualsiasi particolare tenuità del fatto.
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