La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di due imputati che, dopo aver concordato la pena in appello secondo la procedura di patteggiamento in appello, hanno tentato di impugnarla in Cassazione lamentandone l'entità. La Corte ha ribadito che l'accordo sulla pena è un negozio processuale che, una volta perfezionato, non può essere unilateralmente modificato, salvo ipotesi di illegalità della pena o vizi nella formazione della volontà, non riscontrati nel caso di specie.
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