Un imputato presenta ricorso in Cassazione per un errore nel calcolo della pena, che includeva un reato per cui era stato assolto. Successivamente, però, decide di effettuare una rinuncia al ricorso in Cassazione. La Suprema Corte, prendendo atto della rinuncia, dichiara il ricorso inammissibile. Di conseguenza, non esamina il merito della questione e condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. La sentenza stabilisce che la rinuncia, causando l'inammissibilità, comporta sempre la condanna alle spese, a prescindere dalla fondatezza dei motivi originali.
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