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Art. 589 Codice di Procedura Penale — Anno 2022

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188 provvedimenti

Altri anni per Art. 589 Codice di Procedura Penale

Rinuncia all’impugnazione: l’imputato rinuncia ma paga le spese
L'Imputato, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti, proponeva ricorso per Cassazione contro la decisione del Tribunale del Riesame che aveva confermato la misura cautelare. Successivamente alla presentazione del ricorso, la difesa depositava una formale dichiarazione di rinuncia all'impugnazione. La Corte di Cassazione, preso atto della volontà dell'Imputato, ha dichiarato inammissibile il ricorso proprio a causa della sopravvenuta rinuncia all'impugnazione. Di conseguenza, l'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento penale e al versamento di una sanzione pecuniaria di cinquecento euro in favore della Cassa delle Ammende.
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Rinuncia al ricorso in Cassazione: quando arrendersi costa caro
Il Ricorrente, condannato nei precedenti gradi di giudizio per spaccio di lieve entità, ha impugnato la sentenza d'appello. Successivamente, ha presentato formale rinuncia al ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile l'impugnazione a causa del recesso, condannando il soggetto al pagamento delle spese processuali e di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Rinuncia al ricorso: il dietrofront costa caro in Cassazione
Due indagati hanno presentato ricorso in Cassazione contro il provvedimento del Tribunale del riesame che confermava il sequestro preventivo per equivalente a loro carico. Prima dell'udienza di discussione, il difensore ha depositato una formale rinuncia ai ricorsi. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità dei ricorsi proprio a causa della sopravvenuta rinuncia al ricorso. Di conseguenza, i giudici hanno condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione di cinquecento euro ciascuno a favore della Cassa delle Ammende, in linea con la giurisprudenza costituzionale che sanziona l'inammissibilità dovuta a colpa o volontà della parte.
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Opposizione a decreto penale: addio alla multa dopo la condanna
Il Condannato, originariamente sanzionato con una multa tramite decreto penale, ha proposto opposizione a decreto penale richiedendo il giudizio abbreviato. Il processo si è concluso con una condanna definitiva alla reclusione. Successivamente, il Condannato ha cercato di rinunciare all'opposizione per ripristinare la multa originaria, sostenendo che il decreto non fosse mai stato formalmente revocato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, stabilendo che la revoca del decreto avviene automaticamente (ope legis) con lo svolgimento del giudizio. Inoltre, la rinuncia all'opposizione può essere presentata solo prima dell'inizio del dibattimento e non dopo che la sentenza di condanna sia diventata definitiva. Il ricorrente perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Rinuncia al ricorso: quando la difesa ferma la Cassazione
L'Imputato, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per tentata estorsione, ha proposto ricorso per Cassazione chiedendo la riqualificazione del reato. Successivamente, tramite il proprio difensore, ha presentato una formale rinuncia al ricorso sottoscritta anche personalmente. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proprio a causa di questa rinuncia, che costituisce un atto irrevocabile e formale. Di conseguenza, l'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma pari a cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: no a sconti successivi sulle attenuanti
L'Imputato, condannato per tentato furto aggravato, ha proposto ricorso per cassazione lamentando la mancata concessione delle attenuanti generiche e l'assenza di motivazione su una precedente proposta di accordo. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello sulla pena, se non prevede espressamente le attenuanti generiche, equivale a una rinuncia implicita alle stesse. Inoltre, la presentazione di una nuova proposta di concordato cancella automaticamente la precedente. Di conseguenza, l'accordo successivo assorbe ogni altra questione sanzionatoria. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo blocca il ricorso in Cassazione
Un uomo, condannato per tentato omicidio della moglie e lesioni al figlio e a un terzo, ha concordato in appello una pena di quattro anni, dieci mesi e venti giorni di reclusione. Nonostante l'accordo, l'imputato ha proposto ricorso in Cassazione contestando il calcolo della pena e la liquidazione dei danni. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.) ha un forte effetto preclusivo: l'accordo sulla pena impedisce di contestare in sede di legittimità gli elementi concordati o i motivi di appello a cui si è rinunciato. Di conseguenza, l'imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca la Cassazione
L'Imputato ha concordato con la Procura Generale una pena ridotta in secondo grado tramite lo strumento del concordato in appello. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata concessione delle attenuanti generiche da parte dei giudici di secondo grado. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena comporta la rinuncia implicita a tutti gli altri motivi di impugnazione non concordati. Una volta che il giudice d'appello ha valutato congrua la pena concordata, l'accordo produce un effetto preclusivo che impedisce di ridiscutere la questione in sede di legittimità. Di conseguenza, l'Imputato perde la causa e viene condannato a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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