Un Contribuente ha impugnato avvisi di rettifica e liquidazione dell'Agenzia delle Entrate relativi all'imposta di successione e donazione, ipotecaria e catastale su beni conferiti in un trust. L'Agenzia aveva applicato un'imposta proporzionale, mentre il Contribuente riteneva dovesse essere fissa. La Corte di Cassazione ha ribadito che la tassazione trust, in particolare l'imposta di successione e donazione, non è dovuta al momento della costituzione del trust o del conferimento dei beni al trustee, ma solo quando avviene l'effettivo trasferimento finale dei beni al beneficiario, che realizza un incremento patrimoniale stabile. Il ricorso del Contribuente è stato accolto.
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