Il Tribunale del Riesame ha annullato la misura cautelare disposta a carico de L'Indagato, accusato di associazione a delinquere, corruzione e intestazione fittizia con aggravante mafiosa. I giudici hanno escluso i gravi indizi di colpevolezza e l'aggravante, motivando la decisione sia autonomamente sia richiamando l'ordinanza emessa per un coindagato. Il Pubblico Ministero ha presentato ricorso in Cassazione lamentando l'assenza di motivazione dovuta alla non contestuale disponibilità del provvedimento richiamato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'accusa. I giudici supremi hanno confermato la validità del provvedimento, stabilendo che la motivazione per relationem è pienamente legittima se l'atto richiamato viene depositato tempestivamente prima della scadenza dei termini di impugnazione e se l'ordinanza contiene comunque una motivazione autonoma sufficiente.
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