La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da una cittadina condannata per il reato di trasferimento fraudolento di valori (ex art. 12-quinquies l. 356/1992, ora art. 512-bis c.p.). L'imputata contestava la propria responsabilità penale e l'entità della pena inflitta. La Suprema Corte ha stabilito che il primo motivo di ricorso mirava inammissibilmente a una rivalutazione delle prove di fatto, già ampiamente analizzate nei precedenti gradi di giudizio, dove le testimonianze avevano smentito la tesi difensiva. Il secondo motivo, relativo alla pena, è stato ritenuto generico e privo di specifiche indicazioni di legge. Di conseguenza, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Continua »