I Ricorrenti, indagati per concorso esterno in associazione mafiosa, hanno impugnato l'ordinanza che escludeva la retrodatazione della custodia cautelare degli arresti domiciliari. La difesa sosteneva che la seconda misura cautelare dovesse decorrere dalla prima, ipotizzando un'ipotesi di contestazioni a catena. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la retrodatazione della custodia cautelare non si applica se i procedimenti riguardano fatti diversi, non legati da connessione qualificata, e se i nuovi elementi indiziari sono emersi solo successivamente alla prima ordinanza. I giudici hanno escluso qualsiasi scelta arbitraria o dilatoria del Pubblico Ministero, ritenendo pienamente sussistenti e attuali le esigenze cautelari a causa della gravità dei fatti e del concreto pericolo di recidiva.
Continua »