La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi contro una confisca di prevenzione disposta su beni (quote societarie, immobili, rapporti finanziari) formalmente intestati a familiari e terzi, ma ritenuti nella piena disponibilità di un soggetto considerato socialmente pericoloso. La sentenza ribadisce che, ai fini della confisca, prevale la disponibilità effettiva del bene sulla titolarità formale e che i terzi non possono limitarsi a contestazioni generiche, ma devono provare la loro estraneità e la legittima provenienza delle risorse. La Corte ha confermato la validità della misura, distinguendo nettamente i presupposti del giudizio di prevenzione da quelli del processo penale.
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