Un individuo ricevette una condanna per furto di energia elettrica e detenzione di stupefacenti tramite patteggiamento. Sia l'Imputato che la Procura Generale proposero ricorso. L'Imputato lamentava vizi di motivazione, mentre la Procura chiedeva l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero, ritenuta obbligatoria. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Imputato, ribadendo i limiti di impugnazione del patteggiamento. Ha rigettato il ricorso della Procura, chiarendo che l'applicazione dell'espulsione dello straniero non è automatica, ma richiede una valutazione concreta della pericolosità sociale, non desumibile solo dalla recidiva.
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