L'Imputato, accusato di furto aggravato, aveva concordato l'applicazione della pena con la Procura tramite la procedura speciale. Successivamente, il medesimo soggetto ha presentato un ricorso contro patteggiamento dinanzi alla Corte di Cassazione, contestando la sussistenza dell'aggravante e lamentando carenze motivazionali della decisione del Tribunale. I Giudici di legittimità hanno respinto l'impugnazione senza fissare udienza, dichiarando il ricorso inammissibile. La legge prevede infatti limiti rigorosi ai motivi deducibili contro le sentenze concordate, escludendo contestazioni sul merito o sulla sussistenza delle aggravanti patteggiate. Di conseguenza, l'Imputato ha subito la conferma definitiva della pena, con l'obbligo di pagare le spese del procedimento e una somma di quattromila euro alla Cassa delle ammende.
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