Una persona è stata condannata per il reato continuato di tentata rapina impropria, avendo spintonato un addetto alla sicurezza per fuggire dopo aver sottratto una bottiglia di profumo. La condanna è avvenuta tramite patteggiamento. La difesa ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che la condotta fosse un tentato furto, non una tentata rapina impropria, poiché la resistenza era "passiva". La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che contestare la qualificazione giuridica in sede di patteggiamento è possibile solo per errori manifesti e palesemente eccentrici, non riscontrati nel caso. La condotta di spintonare l'addetto per la fuga rientra nella tentata rapina impropria.
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