Un individuo è stato condannato per favoreggiamento immigrazione clandestina, avendo organizzato il trasporto di 94 cittadini stranieri in Italia. La condanna era frutto di un patteggiamento. L'individuo ha presentato ricorso in Cassazione, contestando la sussistenza del reato e la congruità della pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che, per le sentenze di patteggiamento, il ricorso è limitato a vizi specifici, come l'illegalità della pena o l'errata qualificazione giuridica del fatto, non alla valutazione del merito o alla congruità della pena concordata. Il Ricorrente deve pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende.
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