Un imputato ha presentato ricorso contro una sentenza di patteggiamento per un reato di droga, contestando la motivazione e la pena, e lamentando la mancata adozione di una pronuncia liberatoria. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha stabilito che le contestazioni sollevate non rientravano tra quelle ammissibili contro una sentenza di patteggiamento, come previsto dagli articoli 448, comma 2-bis, e 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. L'inammissibilità ricorso patteggiamento ha comportato la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
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