Un cittadino ha impugnato la decisione del Tribunale che lo condannava a pagare le spese di lite all'INPS in una causa assistenziale, sostenendo che l'ente non avesse diritto al rimborso poiché difeso da propri funzionari e non da avvocati. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la difesa diretta della PA tramite propri dipendenti dà comunque diritto al recupero delle spese processuali, ridotte del venti per cento rispetto alle tariffe forensi ordinarie. Inoltre, i giudici hanno ribadito che la scelta di compensare o meno le spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, purché non vengano addebitate alla parte totalmente vittoriosa. Il ricorrente è stato quindi condannato a pagare le spese del giudizio di legittimità.
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