Il Tribunale di Roma, a seguito di un accertamento tecnico preventivo con esito sfavorevole per una cittadina, ha emesso un decreto di liquidazione CTU ponendo a suo carico le spese del perito per 320 euro. La ricorrente ha impugnato il provvedimento direttamente in Cassazione, sostenendo di avere diritto all'esenzione dalle spese per motivi di reddito. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il decreto di liquidazione CTU non è impugnabile direttamente con ricorso per Cassazione, in quanto privo del carattere di definitività. Trattandosi di un provvedimento provvisorio, la decisione finale sulle spese spetta al giudice del successivo giudizio di merito, oppure va contestata tramite lo specifico rimedio dell'opposizione previsto dalla legge.
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