Indennità di accompagnamento: la tutela contro i ritardi nei pagamenti
Il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento costituisce un passaggio essenziale per garantire sostegno a chi vive una condizione di non autosufficienza. Tuttavia, non raramente, pur in presenza di un provvedimento giudiziario favorevole, l’erogazione concreta della prestazione subisce ritardi burocratici frustranti per il cittadino. Una recente sentenza del Tribunale di Roma fa chiarezza sulle conseguenze legali di tali inadempienze.
I fatti di causa
Il caso analizzato riguarda un cittadino che aveva già ottenuto un decreto di omologa positivo a seguito di un Accertamento Tecnico Preventivo (ATP), il quale confermava il diritto alla indennità di accompagnamento a partire da gennaio 2024. Nonostante l’invio della documentazione necessaria (modello AP70) e la notifica del decreto, l’ente previdenziale non provvedeva alla liquidazione delle somme dovute.
Nel settembre 2025, il ricorrente si è visto costretto a citare nuovamente l’ente davanti al giudice del lavoro per ottenere il pagamento delle mensilità arretrate. Solo dopo l’avvio del giudizio e diverse udienze di rinvio, l’ente ha finalmente provveduto al pagamento nel marzo 2026. A quel punto, l’oggetto principale della contesa era venuto meno, ma restava da decidere chi dovesse farsi carico delle spese legali del secondo processo.
La decisione del Tribunale
Il Giudice ha dichiarato ufficialmente la cessazione della materia del contendere, dato che il diritto del ricorrente era stato finalmente soddisfatto tramite il pagamento degli arretrati. Tuttavia, il punto centrale della decisione ha riguardato le spese di lite. Applicando il principio della soccombenza virtuale, il Tribunale ha condannato l’ente previdenziale a rimborsare le spese legali sostenute dal cittadino per avviare il secondo ricorso.
Le motivazioni
Le motivazioni del magistrato si fondano sull’analisi del comportamento delle parti prima e durante il processo. Il Tribunale ha accertato che il cittadino aveva correttamente adempiuto a tutti gli oneri burocratici, inviando il modello AP70 a maggio 2025. La legge e la prassi prevedono che l’ente debba procedere al pagamento entro un termine ragionevole, solitamente individuato in 120 giorni. Poiché la liquidazione è avvenuta ben oltre questo termine e solo dopo la notifica di un nuovo ricorso giudiziario, l’ente è stato considerato responsabile della nascita del contenzioso. Di conseguenza, pur avendo pagato il dovuto, l’ente è stato giudicato virtualmente soccombente sul piano delle spese.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dal Tribunale di Roma rafforzano la tutela del cittadino contro l’inerzia della pubblica amministrazione. Non è sufficiente che l’ente paghi il dovuto durante la causa per evitare le spese legali; se il pagamento arriva in ritardo ingiustificato e costringe il beneficiario a ricorrere al giudice, l’ente deve farsi carico dei costi del professionista legale che ha assistito il ricorrente. Questa decisione sottolinea l’importanza di monitorare i tempi di liquidazione dell’indennità di accompagnamento dopo l’ottenimento dei titoli sanitari, garantendo che i diritti dei più fragili non vengano calpestati da lungaggini amministrative.
Cosa fare se l’ente non paga l’indennità di accompagnamento dopo aver vinto il ricorso sanitario?
Se dopo l’omologa del tribunale e l’invio del modello AP70 l’ente non provvede al pagamento entro 120 giorni, è possibile avviare un nuovo ricorso ordinario per chiedere la condanna al pagamento delle somme spettanti.
Se l’ente paga durante la causa devo comunque pagare l’avvocato?
In caso di pagamento tardivo dopo l’inizio della causa, il giudice applica il principio della soccombenza virtuale. Se l’ente è in torto per il ritardo, sarà condannato a rimborsare le tue spese legali.
Quando il ritardo dell’ente nel pagare l’invalidità è considerato ingiustificato?
Il ritardo è considerato ingiustificato quando il pagamento avviene oltre i 120 giorni dalla ricezione della documentazione amministrativa completa o della notifica del provvedimento giudiziario che riconosce il diritto.