La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a carico di un imputato per furto con esposizione alla pubblica fede e recidiva. L'imputato aveva contestato la sussistenza della circostanza aggravante, sostenendo la presenza di controlli, e aveva richiesto la sospensione condizionale della pena. I giudici di legittimità hanno ribadito che l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede si esclude unicamente qualora vi sia una sorveglianza continuativa e ininterrotta, idonea a impedire la sottrazione del bene nell'atto stesso in cui si consuma il reato. Inoltre, il beneficio della sospensione condizionale non poteva trovare applicazione a causa delle precedenti concessioni già ottenute dal reo. La Suprema Corte ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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