Una società cooperativa impugna per revocazione un lodo arbitrale che aveva dichiarato nullo il suo contratto con un Comune per mancanza di copertura finanziaria. La ricorrente sostiene di aver scoperto solo in seguito, tramite accesso civico, una delibera di Giunta favorevole, invocando la revocazione per documenti nuovi. La Corte di Cassazione respinge il ricorso. I giudici chiariscono che la mancata produzione precedente non è dipesa da forza maggiore o da un comportamento ostativo dell'amministrazione, ma da negligenza della società. Inoltre, il documento non è decisivo: esso contiene un semplice parere di regolarità contabile e non la prova dell'effettivo impegno di spesa registrato in bilancio, elemento indispensabile per la validità dei contratti della Pubblica Amministrazione.
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