L'Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di accertamento contro una società in liquidazione per l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi. I giudici di merito hanno annullato l'atto, rilevando che la società aveva tenuto una contabilità regolare e versato le imposte. La Cassazione, in un primo momento, ha dichiarato inammissibile il ricorso del fisco per tardività. Successivamente, accogliendo il ricorso per revocazione dell'Amministrazione finanziaria, la Suprema Corte ha riscontrato un errore materiale nel calcolo dei termini di impugnazione. Tuttavia, decidendo nel merito, la Corte ha rigettato il ricorso del fisco. Sebbene l'omessa dichiarazione legittimi l'accertamento induttivo, i giudici hanno confermato che la società ha fornito la prova contraria dell'inesistenza del maggior reddito ipotizzato, rendendo definitivo l'annullamento delle pretese fiscali.
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