L'Amministrazione Finanziaria ha emesso avvisi di accertamento contro Il Contribuente, ritenendo fittizio il suo trasferimento all'estero. Dopo il rigetto dei ricorsi nei primi gradi, la Corte di Cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso principale perché mancava la prova della data di notificazione della decisione d'appello. Il Contribuente ha proposto ricorso per revocazione, lamentando un errore di fatto del giudice: la notifica era avvenuta tramite servizio postale, rendendo impossibile produrre la relata di notifica. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, stabilendo che non vi è alcun errore di fatto, ma una questione di interpretazione delle norme. Nei casi di notifica della sentenza tributaria a mezzo posta, spetta al ricorrente depositare la copia della sentenza con la prova di spedizione, mentre spetta alla controparte contestare il termine.
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