Una società conduttrice stipula un contratto di locazione commerciale per un immobile che si rivela accatastato come magazzino. La conduttrice agisce in giudizio per ottenere l'adempimento delle opere necessarie. Successivamente, l'immobile subisce un pignoramento da parte dei creditori del proprietario, impedendo la prosecuzione dell'attività. La conduttrice trasforma quindi la richiesta in risoluzione del contratto di locazione. La Cassazione, dopo aver erroneamente negato tale facoltà in una precedente pronuncia per una svista documentale, accoglie il ricorso per revocazione. I giudici confermano che il creditore può sempre sostituire la richiesta di adempimento con lo scioglimento contrattuale, anche in grado di appello, se i fatti costitutivi dell'inadempimento rimangono immutati.
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