Alcuni comproprietari hanno richiesto la revocazione di una precedente decisione della Cassazione che aveva negato la costituzione di una servitù coattiva di passaggio sul fondo del vicino. La Cassazione aveva respinto la domanda originaria poiché il tracciato stradale attraversava anche il terreno di un terzo soggetto, non coinvolto nella causa. I ricorrenti sostenevano che quel terreno fosse stato espropriato dal Comune, diventando strada pubblica, e che la Corte fosse incorsa in un errore materiale di percezione. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, chiarendo che la contestazione riguardava in realtà l'interpretazione giuridica dei fatti (errore di giudizio) e non un errore di fatto percettivo. Inoltre, la mancata partecipazione di tutti i proprietari dei fondi interessati esclude l'esistenza stessa del diritto alla servitù coattiva di passaggio.
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