Un'Azienda di autotrasporti ha causato danni a terzi con un veicolo in un'area privata. Ha risarcito i danneggiati e ha chiesto il rimborso alla sua Compagnia Assicurativa. I primi due gradi di giudizio hanno respinto la richiesta. La Corte di Cassazione, con una precedente sentenza, aveva rinviato la causa per accertare la copertura assicurativa per danni in aree private. Successivamente, un'ordinanza della Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Azienda, ritenendo che non avesse prodotto le condizioni contrattuali e che tale statuizione non fosse stata impugnata. L'Azienda ha chiesto la revocazione per errore di fatto di quest'ultima ordinanza, sostenendo che l'esistenza del contratto era incontestata e che l'onere di provare le clausole di esclusione spettava all'assicuratore. La Cassazione ha dichiarato ammissibile la richiesta di revocazione e ha rinviato la causa a una nuova udienza pubblica.
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