La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un imputato condannato per il reato di evasione, il quale richiedeva l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Il ricorrente sosteneva l'assenza del reato e la minima entità della condotta tenuta. I giudici supremi hanno respinto l'impugnazione, dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte ha chiarito che i precedenti penali del soggetto, già condannato per associazione a delinquere e narcotraffico, denotano un comportamento abituale incompatibile con la particolare tenuità del fatto. Inoltre, la condotta contestata ha violato le prescrizioni dell'autorità a tutela dell'ordine pubblico statale. L'imputato deve quindi scontare la condanna inflitta e versare le spese processuali insieme a tremila euro alla Cassa delle ammende.
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