La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per il reato di cui all'art. 385 c.p. La Corte ha ritenuto che il motivo di ricorso, relativo alla mancata disapplicazione della recidiva, fosse privo della necessaria specificità. L'appellante, infatti, non si era confrontato con le argomentazioni della Corte d'Appello, la quale aveva giustificato l'applicazione della recidiva sulla base dei precedenti penali, indicativi di un maggior grado di colpevolezza. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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