La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso a causa della sua natura di appello generico. L'imputato, condannato per evasione, aveva contestato la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), limitandosi a riproporre le stesse argomentazioni già respinte dalla Corte d'Appello. La Suprema Corte ha stabilito che un ricorso non può essere una mera enunciazione apodittica, ma deve indicare specifici elementi trascurati dal giudice precedente. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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