La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile contro una condanna per il reato di evasione (art. 385 c.p.). L'appello è stato respinto perché il motivo addotto, ovvero la mancanza di motivazione, è stato ritenuto 'totalmente generico'. La Corte ha specificato che il ricorrente si è limitato a enunciazioni apodittiche, senza indicare gli elementi concreti che, se considerati dal giudice di merito, avrebbero potuto portare a una decisione diversa. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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