Un imputato, condannato per il reato di evasione, presentava appello chiedendo solo la massima estensione delle circostanze attenuanti generiche, già bilanciate in primo grado con la recidiva. Successivamente, tramite memoria difensiva, introduceva motivi nuovi di impugnazione per richiedere la totale cancellazione della recidiva. La Corte di Appello respingeva tale richiesta perché tardiva e non compresa nell'atto introduttivo. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'esclusione della recidiva rappresenta un punto autonomo della decisione. Questo profilo deve essere sollevato con il primo atto di impugnazione. L'uso dei motivi aggiunti non può ampliare il perimetro del processo già fissato, punendo il ricorrente con il pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
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