La Corte di Cassazione ha stabilito che il rifiuto rientro al lavoro da parte di un dipendente, a seguito di una sentenza di reintegro provvisoriamente esecutiva, costituisce assenza ingiustificata e legittima il licenziamento. I lavoratori, dopo aver ottenuto una sentenza che dichiarava illegittimo il loro trasferimento e ordinava il ripristino del rapporto, si erano rifiutati di riprendere servizio sostenendo che la pronuncia non fosse ancora definitiva. La Corte ha chiarito che le sentenze di condanna al reintegro sono immediatamente esecutive, anche se impugnate, e il rifiuto del lavoratore è contrario a buona fede.
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