Un cittadino italiano, dipendente dell'ambasciata indonesiana presso la Santa Sede, ha contestato un avviso di accertamento fiscale. La Corte di Cassazione ha respinto il suo ricorso, chiarendo le regole sulla tassazione dipendente ambasciata. Sebbene la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Indonesia sia applicabile e prevalga sulla legge nazionale, il reddito è tassabile in Italia. La Corte ha stabilito che, essendo il dipendente un cittadino italiano residente e prestando servizio in Italia (poiché l'ambasciata, pur godendo di immunità, si trova sul territorio italiano), si applica l'eccezione che prevede l'imponibilità nello Stato di residenza.
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