Una società dichiarata fallita presenta ricorso in Cassazione lamentando numerosi vizi procedurali, tra cui la presunta illegittima composizione dei collegi giudicanti nelle fasi di merito. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile, stabilendo che le censure sollevate sono generiche e mirano a una rivalutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità. La decisione sottolinea come i presunti vizi, inclusa la gestione delle istanze di ricusazione, non fossero sufficienti a invalidare il giudizio di merito, che ha correttamente riesaminato la causa dopo un precedente annullamento con rinvio.
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