Un condominio citava in giudizio l'impresa appaltatrice e il direttore dei lavori per gravi difetti, come infiltrazioni, emersi dopo la consegna delle opere. La Corte d'Appello rigettava la domanda per responsabilità extracontrattuale (art. 1669 c.c.) ritenendola indeterminata. La Corte di Cassazione ha cassato la sentenza, stabilendo che il giudice ha il dovere di qualificare la domanda sulla base dei fatti allegati, anche se l'inquadramento giuridico non è perfetto. La responsabilità per gravi difetti appalto sorge quando i vizi, come le infiltrazioni, pregiudicano il godimento del bene, e può estendersi anche al direttore dei lavori. Il caso è stato rinviato alla Corte d'Appello.
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