Un cittadino, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ha impugnato la decisione di compensare le spese legali in un giudizio contro un'azienda di trasporti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che chi beneficia del patrocinio gratuito non ha interesse ad agire per contestare la compensazione delle spese. Infatti, l'eventuale condanna della controparte andrebbe a beneficio esclusivo dello Stato e non della parte assistita. Inoltre, la richiesta di distrazione delle spese formulata dal difensore non costituisce rinuncia al beneficio da parte del cliente.
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