La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso presentato da uno studio di fisiokinesiterapia contro un'Azienda Sanitaria Provinciale. Il contenzioso riguardava il pagamento di prestazioni sanitarie extra-budget. L'ente pubblico aveva proposto una transazione per una somma ridotta, condizionata alla rinuncia a ogni lite. La struttura privata, avendo inizialmente contestato i conteggi, è stata considerata rinunciataria rispetto alla proposta. La Suprema Corte ha chiarito che la proposta dell'ente non costituiva un riconoscimento di debito incondizionato, ma un'offerta contrattuale non perfezionata per mancanza di accettazione tempestiva, rendendo legittimo il diniego del pagamento integrale.
Continua »