Una società costruttrice ha perso una causa per la rivendicazione di un terreno perché sia il Tribunale che la Corte d'Appello hanno accertato, sulla base di una perizia (CTU), che l'area era stata inglobata nella sede stradale pubblica. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile applicando il principio della "doppia conforme", che impedisce un terzo esame dei fatti quando due giudici di merito giungono alla stessa conclusione. La Corte ha inoltre respinto le censure sulla motivazione della sentenza d'appello e sulla presunta omessa pronuncia, chiarendo che la questione centrale era la mancanza di legittimazione passiva del convenuto, dato che la controversia andava mossa contro il Comune, effettivo gestore del bene pubblico.
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