Un debitore ha proposto opposizione all'esecuzione forzata promossa da un istituto bancario e dall'agente della riscossione, contestando la validità del titolo esecutivo, la prescrizione degli interessi e le notifiche delle cartelle. I giudici di merito hanno respinto le domande con due distinte sentenze, una parziale e una definitiva. Il debitore ha impugnato in Cassazione soltanto la pronuncia definitiva, omettendo di contestare nei termini la decisione parziale che aveva confermato il titolo bancario. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Le contestazioni formali risultavano tardive poiché proposte oltre i venti giorni stabiliti dalla legge, mentre le doglianze sul titolo bancario erano ormai coperte da giudicato definitivo. Il debitore è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio.
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