L'Agenzia delle Entrate ha contestato a un contribuente maggiori imposte sui redditi da lavoro autonomo e su utili societari non dichiarati. Il professionista ha impugnato l'atto, ma il giudice di primo grado ha confermato la pretesa fiscale. Nel secondo grado di giudizio, il contribuente ha contestato solo la parte relativa al reddito professionale, omettendo critiche sui redditi societari, menzionati solo in una successiva memoria difensiva. La commissione regionale ha comunque annullato il recupero sui redditi societari. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Fisco. La Suprema Corte ha chiarito che i motivi di appello tributario fissano l'oggetto del giudizio in modo vincolante. Il giudice di appello non può esaminare parti della sentenza non specificamente impugnate. Il contribuente perde definitivamente la causa e subisce la condanna alle spese.
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