I proprietari di un fondo confinante hanno fatto causa al titolare di un albergo per la costruzione di una rampa di accesso ai garage, ritenuta troppo vicina al confine. La Corte d'Appello aveva respinto la domanda, ritenendo la rampa un semplice muro di contenimento escluso dalle norme sulle distanze. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dei vicini, stabilendo che un muro di contenimento artificiale, creato dall'uomo per modificare il dislivello del terreno, costituisce una vera e propria costruzione. Di conseguenza, tale opera deve rispettare le distanze legali tra costruzioni. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per un nuovo esame dello stato dei luoghi.
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