La Corte di Cassazione ha confermato il licenziamento per giusta causa di un dipendente pubblico che aveva falsamente attestato la propria presenza in servizio per due giorni. Il lavoratore aveva utilizzato modalità fraudolente, avvalendosi anche della collaborazione di un sottoposto. La difesa del dipendente, basata sulla presunta mancanza di dolo e sulla sproporzione della sanzione rispetto al suo buon curriculum precedente, è stata respinta. I giudici hanno chiarito che la falsa attestazione della presenza, anche tramite la mancata registrazione delle uscite, lede irrimediabilmente il vincolo fiduciario. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ribadendo che la valutazione sulla proporzionalità della sanzione spetta esclusivamente ai giudici di merito e non può essere ridiscussa in sede di legittimità se adeguatamente motivata.
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