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Art. 360-bis Codice di Procedura Civile

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1591 provvedimenti

Clausola risolutiva espressa: il limite della buona fede
Una società finanziaria invoca la clausola risolutiva espressa contro un ente pubblico per un lieve ritardo nel pagamento di una rata di un accordo transattivo. La Corte di Cassazione, confermando la decisione d'appello, stabilisce che l'esercizio di tale clausola deve rispettare il principio di buona fede. Un inadempimento di minima entità, che non pregiudica l'interesse del creditore, non giustifica la risoluzione se questa rappresenta un abuso del diritto.
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Inammissibilità ricorso cassazione: ecco perché
Due cittadini hanno citato in giudizio un istituto di credito per una frode perpetrata da un suo dipendente. I tribunali di primo e secondo grado hanno respinto la richiesta a causa della prescrizione. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'appello inammissibile, ribadendo che i ricorrenti non possono introdurre nuove argomentazioni o prove in modo non conforme alla procedura, il che ha portato alla declaratoria di inammissibilità del ricorso in cassazione.
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Equa riparazione: diritto anche se la causa è persa
Un gruppo di cittadini ha richiesto un'equa riparazione per la durata eccessiva di un precedente processo. La Corte d'Appello aveva negato il risarcimento, sostenendo che, avendo perso la causa iniziale, i ricorrenti non potevano aver subito un danno risarcibile. La Corte di Cassazione ha ribaltato questa decisione, affermando che il diritto a un'equa riparazione per la lungaggine di un processo è autonomo rispetto all'esito della causa stessa. La Corte ha stabilito che la sofferenza per il ritardo deve essere valutata caso per caso, accogliendo il ricorso dei cittadini.
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Prescrizione medici specializzandi: Cassazione conferma
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un gruppo di medici per il risarcimento del danno da mancata retribuzione durante la specializzazione. La Corte ha confermato che il diritto si è estinto per prescrizione decennale, il cui termine è iniziato a decorrere il 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della Legge n. 370/1999. Si è ribadito che l'incertezza giurisprudenziale non sospende la decorrenza della prescrizione medici specializzandi.
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Prescrizione medici specializzandi: la Cassazione
Un gruppo di medici, specializzati tra il 1979 e il 1987, ha citato in giudizio lo Stato per ottenere un risarcimento a causa del mancato pagamento della retribuzione prevista dalle direttive UE. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che il termine di prescrizione di 10 anni è iniziato il 27 ottobre 1999, con l'entrata in vigore della Legge 370/1999. La Corte ha respinto la tesi secondo cui l'incertezza giuridica potesse sospendere tale termine, considerandola un mero impedimento di fatto.
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Retribuzione medici specializzandi: la Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un gruppo di medici specializzatisi prima dell'anno accademico 2006/2007, i quali richiedevano una retribuzione più elevata basandosi su normative successive. La Corte ha stabilito che la borsa di studio prevista dal D.Lgs. 257/1991 costituiva già un'adeguata attuazione delle direttive UE sulla retribuzione medici specializzandi. Inoltre, ha confermato che la disciplina più favorevole del D.Lgs. 368/1999 non ha effetto retroattivo e che, in ogni caso, il diritto a eventuali pretese era ormai estinto per prescrizione decennale.
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Prescrizione medici specializzandi: la Cassazione decide
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un gruppo di medici specializzatisi tra il 1979 e il 1990, che chiedevano un risarcimento per la mancata retribuzione durante la specializzazione. Il caso verteva sulla decorrenza della prescrizione medici specializzandi. La Corte ha confermato che il termine decennale è iniziato a decorrere il 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. 370/1999, e non da un momento successivo legato al consolidamento della giurisprudenza. Di conseguenza, il diritto dei medici è stato dichiarato prescritto.
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Remunerazione medici specializzandi: la Cassazione nega
Un gruppo di medici, specializzatisi in anni accademici successivi al 1992, ha richiesto un trattamento economico superiore, basandosi sulla normativa più favorevole introdotta per i corsi iniziati dal 2006. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 10352/2023, ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che la borsa di studio percepita all'epoca era adeguata e conforme alle direttive europee. La Corte ha ribadito che il nuovo e più vantaggioso regime del contratto di formazione non ha efficacia retroattiva e rappresenta una scelta discrezionale del legislatore, non un'attuazione tardiva di obblighi comunitari.
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Distanze legali: quando si applica la regola dei 10m
La Corte di Cassazione ha confermato che le distanze legali di 10 metri tra costruzioni, previste dal D.M. 1444/1968, devono essere rispettate anche quando una delle pareti fronteggianti è cieca. Il caso riguardava una nuova costruzione realizzata in violazione di tale norma. La Corte ha ribadito che questa regola tutela la salubrità e la sicurezza, prevalendo sui regolamenti locali e non ammettendo deroghe basate sul principio di prevenzione in caso di nuove edificazioni.
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Prescrizione medici specializzandi: la Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un gruppo di medici che chiedevano un risarcimento per la mancata retribuzione durante la specializzazione tra il 1982 e il 1990. La Corte ha confermato il suo orientamento consolidato, stabilendo che la prescrizione medici specializzandi, di durata decennale, decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370/99. Le incertezze giurisprudenziali invocate dai ricorrenti non sono state ritenute idonee a posticipare tale termine.
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Costituzione servitù: basta la firma sulla convenzione?
La Corte di Cassazione ha confermato che la sottoscrizione di una convenzione di lottizzazione, inclusi i progetti che mostrano lo scarico di acque su un fondo, è sufficiente per la costituzione servitù. Non sono necessarie formule sacramentali, ma solo una chiara e inequivocabile volontà delle parti desumibile dall'atto scritto. Il caso riguardava una proprietaria che negava l'esistenza di una servitù di scolo acque meteoriche sul suo terreno, ma la Corte ha ritenuto il suo consenso validamente prestato con la firma degli accordi urbanistici.
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Remunerazione medici specializzandi: Cassazione conferma
Un gruppo di medici specializzandi formatisi tra il 1991 e il 2005 ha fatto ricorso per ottenere un risarcimento, lamentando una remunerazione inadeguata e non aggiornata all'inflazione, in presunta violazione delle direttive UE. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 7094/2023, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha stabilito che lo Stato italiano aveva correttamente recepito le direttive comunitarie con il D.Lgs. 257/1991 e che il successivo blocco degli adeguamenti economici rientrava nella legittima discrezionalità del legislatore per esigenze di finanza pubblica. Non è stato quindi riconosciuto alcun diritto a un'ulteriore remunerazione per i medici specializzandi di quel periodo.
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Remunerazione medici specializzandi: no a risarcimenti
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un gruppo di medici specializzandi che chiedevano un risarcimento per l'inadeguatezza della loro remunerazione nel periodo 1991-2005. Secondo la Corte, lo Stato italiano aveva già adempiuto agli obblighi europei con il D.Lgs. 257/1991. La normativa successiva più favorevole (D.Lgs. 368/1999) è stata una scelta discrezionale del legislatore e non può essere usata come parametro retroattivo per il calcolo dei danni. È stato inoltre confermato come legittimo il blocco degli adeguamenti inflazionistici imposto da leggi successive per ragioni di finanza pubblica.
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Prescrizione medici specializzandi: Cassazione chiara
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 6974/2023, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un gruppo di medici specializzandi che chiedevano un risarcimento per la mancata adeguata retribuzione durante i corsi frequentati tra il 1979 e il 1990. La Corte ha confermato il proprio orientamento consolidato, stabilendo che la prescrizione risarcimento medici specializzandi, di durata decennale, decorre dal 27 ottobre 1999. Le incertezze giurisprudenziali successive non sono state ritenute idonee a posticipare tale termine, consolidando un principio chiave in materia.
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Assegnazione casa familiare: l’interesse del minore
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 5738/2023, ha stabilito un principio fondamentale in materia di assegnazione casa familiare. La revoca del godimento dell'immobile non può essere una conseguenza automatica dell'affido condiviso con frequentazione paritetica del minore. I giudici devono fornire una motivazione puntuale e rigorosa, basata esclusivamente sul preminente interesse del figlio a conservare il proprio habitat, specialmente se in tenera età. La Corte ha cassato la decisione di merito che aveva revocato l'assegnazione alla madre senza una specifica valutazione del benessere del minore.
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Remunerazione medici specializzandi: la Cassazione conferma
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4299/2023, ha rigettato il ricorso dello Stato, confermando il diritto alla remunerazione per i medici specializzandi che frequentarono corsi tra il 1982 e il 1991. La Corte ha stabilito che la remunerazione è dovuta anche per i corsi iniziati prima del 1° gennaio 1983, per il periodo successivo a tale data. È stato inoltre dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dei medici che richiedevano un importo maggiore, consolidando l'orientamento che individua nella Legge 370/1999 la corretta misura risarcitoria per il tardivo recepimento delle direttive europee.
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Prescrizione medici specializzandi: la Cassazione conferma
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4089/2023, ha dichiarato inammissibili i ricorsi di un gruppo di medici specializzandi che chiedevano il risarcimento per la mancata retribuzione durante i loro corsi tra il 1979 e il 1994. La Corte ha ribadito la sua giurisprudenza consolidata sulla prescrizione per medici specializzandi, confermando che il termine decennale per agire in giudizio decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della Legge 370/1999. Tale legge, pur risolvendo solo parzialmente il problema, ha generato la 'ragionevole certezza' che lo Stato non sarebbe più intervenuto, cristallizzando così il diritto al risarcimento e facendo partire il conteggio della prescrizione.
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Prescrizione medici specializzandi: Cassazione conferma
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4088/2023, ha dichiarato inammissibile il ricorso di alcuni medici specializzandi volto a ottenere il risarcimento per la mancata retribuzione durante la specializzazione. Il punto centrale è la prescrizione: la Corte ha ribadito il suo orientamento consolidato, secondo cui il termine decennale per l'azione di risarcimento del danno da mancata attuazione di direttive europee decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della Legge n. 370/1999. Qualsiasi incertezza giurisprudenziale successiva non sposta tale termine, rendendo tardive le azioni intraprese oltre dieci anni da quella data.
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Prescrizione medici specializzandi: la Cassazione fa il punto
Un gruppo di medici ha richiesto il risarcimento danni per la mancata retribuzione durante la specializzazione prima del 1993. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che il diritto è soggetto a un termine di dieci anni. Il caso ruota attorno alla prescrizione per i medici specializzandi, che secondo la Corte decorre dal 27 ottobre 1999, data in cui la situazione giuridica si è sufficientemente chiarita per consentire l'esercizio del diritto.
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Remunerazione medici specializzandi: no agli aumenti
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4082/2023, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un gruppo di medici specializzandi che chiedevano un adeguamento economico delle loro borse di studio per il periodo successivo al 2006. La Corte ha confermato la sua giurisprudenza consolidata, stabilendo che la legislazione nazionale, pur recependo il principio di una remunerazione adeguata imposto dalle direttive UE, ha legittimamente bloccato gli adeguamenti automatici per ragioni di bilancio. Pertanto, la richiesta di adeguamento della remunerazione medici specializzandi è stata respinta, ribadendo la discrezionalità del legislatore nazionale in materia.
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