La Corte di Cassazione ha stabilito che la prescrizione dei crediti di lavoro, come le differenze retributive, inizia a decorrere solo dalla cessazione del rapporto e non durante il suo svolgimento. Questa decisione si basa sulla constatazione che le riforme del lavoro, a partire dal 2012, non garantiscono una stabilità reale del posto, esponendo il lavoratore a un potenziale 'metus' (timore) nel far valere i propri diritti. Di conseguenza, il ricorso di una società di trasporti, che sosteneva l'avvenuta prescrizione del diritto di un dipendente al riconoscimento dell'anzianità maturata in apprendistato, è stato respinto.
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