Un terzo, come la fidanzata, non può impugnare il divieto di matrimonio imposto a una persona in amministrazione di sostegno. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 27691/2023, ha stabilito che solo il beneficiario della misura, quale unico titolare del diritto personalissimo a sposarsi, ha la legittimazione per contestare tale provvedimento. Di conseguenza, il ricorso della donna è stato respinto per difetto di legittimazione attiva.
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